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30.08.2016
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Legge 154 del 28 luglio 2016: nuovi requisiti qualitativi per i trasformati del pomodoro

Lo scorso 25 agosto è entrata in vigore la legge nr. 154 del 28 luglio 2016 (cd. "Collegato agricolo") in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo e agroalimentare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016). La legge prevede specifiche disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro (al Capo I del Titolo IV; Articoli dal 23 al 30), a partire dalla definizione stessa dei prodotti, per cui è stata specificata una nuova suddivisione.

  1. Conserve di pomodoro

Si definiscono conserve di pomodoro quei prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori e che a seconda della presentazione possono essere distinti in: pomodori non pelati interi, pomodori pelati interi e pomodori in pezzi.

  1. Concentrato di pomodoro

Si definiscono concentrati di pomodoro quei prodotto ottenuti dalla estrazione, dalla raffinazione e dalla eventuale concentrazione di succo di pomodoro, suddivisi in base al residuo secco. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l’uso.

  1. Passata di pomodoro

Tutti quei prodotti che presentano i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005.

  1. Pomodori disidratati

Si definiscono pomodori disidratati quei prodotti ottenuti per eliminazione dell’acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Sono distinti in pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodori e polvere di pomodori.

  1. Pomodori semi-dry o secchi

Tutti quei prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell’acqua di costituzione, con uso esclusivo di tunnel ad aria calda e senza l’aggiunta di zuccheri.

La legge prevede inoltre che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità e gli ingredienti dei prodotti sopra indicati, siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè il 25 agosto 2016). Nel caso in cui i prodotti non raggiungano i requisiti minimi indicati dal decreto di cui sopra, esiste la possibilità di rilavorarli per ottenere prodotti conformi alle specifiche prescritte.

Severe le sanzioni per chi commette violazione delle suddette disposizioni:

  • da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
  • da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

Sono esclusi dalle disposizioni della legge, fatta salva l’applicazione della normativa europea vigente, i derivati del pomodoro fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia e i prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).