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04.01.2013
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LE NOVITA’ DELL’ARTICOLO 62 INTRODOTTE DALLA LEGGE 221/2012
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La Legge n° 221 del 17 dicembre 2012 (Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 179 del 18/10/2012 - “recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”) ha recentemente modificato l’Art. 62 del D.L. 1/2012, convertito, con Legge n° 27 del 24 marzo 2012,  introducendo alcuni elementi specificativi.
In particolare, l’Art. 36 della Legge 221 (intitolato a “Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa), ha precisato che: “I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”; conseguentemente, nella fattispecie, non si applica l’obbligo di pagamento del corrispettivo per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.
Inoltre, la stessa legge 221/2012 è intervenuta escludendo la possibilità di rendere automaticamente nullo il contratto stipulato tra le parti in mancanza delle indicazioni relative alla durata, alle quantità e alle caratteristiche del prodotto venduto, al prezzo, alle modalità di consegna e di pagamento previste dall’articolo 62. E’ stato inoltre eliminato il passaggio che prevedeva la possibilità che la nullità del contratto fosse rilevata d’ufficio dal giudice. Il file del testo consolidato dell’articolo 62 così come modificato dalla L. 221/12 è scaricabile dal portale.